IIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTI l'articolo 55, comma 1, e l'articolo 57, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunioni dell'11 e del 22 febbraio 2000;
SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e delle politiche agricole e forestali;
EMANA
Il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREMI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)
Art. 1
(Ambito di applicazione delle gestioni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato "testo unico", nell'ambito della gestione Industria di cui al titolo I del medesimo testo unico, sono individuate, ai fini tariffari, le seguenti quattro gestioni separate:
industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; della pesca; dello spettacolo; per le relative attività ausiliarie;
artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche: per le relative attività ausiliarie;
altre attività, per le attività non rientranti fra quelle di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. A ciascuna delle quattro gestioni di cui al comma 1 sono riferite le attività protette di cui all'articolo 1 del testo unico.
Art. 2
(Classificazione dei datori di lavoro)
I datori di lavoro indicati all'articolo 9 del testo unico sono classificati nelle gestioni individuate all'articolo 1 ai sensi dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni.
Per i settori non ricadenti nell'ambito dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni e integrazioni e per i soggetti non classificabili ai sensi del comma 1, la classificazione è disposta dall'INAIL.
Avverso i provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 è dato ricorso al Consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva, con la procedura indicata nell'articolo 45 del testo unico.
I datori di lavoro devono denunciare all'INAIL le modifiche soggettive ed oggettive che comportino la variazione della classificazione prevista dal presente articolo ai sensi dell'articolo 12 del testo unico.
Art. 3
(Tariffe dei premi)
Fermo restando l'equilibrio finanziario complessivo della gestione Industria, per ciascuna delle gestioni di cui all'articolo 1 sono approvate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, distinte tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e success